Alleviamo gli uccelli per salvaguardare la loro esistenza

Il registro di detenzione

Premettiamo che il registro in parola è obbligatorio solo se si intende cedere, permutare o esporre i propri soggetti. 
Il registro viene gratuitamente consegnato all’allevatore previa richiesta inoltrata al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente specificandone la tipologia, vale a dire:

  • EA: soggetti di allegato “A”
  • EB: soggetti di allegato “B”
  • PAB esemplari ibridi
Come farlo?

Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del Registro, che non presentano particolari difficoltà. 
Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO. 
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga. 
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO. 
Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura. 
Da quanto detto si evince che il numero d’ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.

Quando farlo?

Le registrazioni devono essere effettuate entro quindici giorni dalla manifestazione dell’evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti, fughe, ecc.).

Perché farlo?

Il registro di detenzione è stato istituito dal Decreto interministeriale 8 gennaio 2002 emanato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/01/2002. 
Il Decreto in parola ha annullato e sostituito quelli emanati in precedenza, mantenendo vigenti, peraltro, gli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 (approvazione e fac-simile del Registro di detenzione).

Esenzioni

In data 1 Aprile 2011 la Commissione ha approvato la richiesta della FOI di inserimento di altre 11 specie, mentre altre 6 andranno nella prossima riunione della Commissione.

Ricapitolando:

  • soggetti dell’All. VIII del Reg. (CE) n. 1808/2001
  1. Piccione Selvatico (Columba Livia),
  2. Cardinalino del Venezuela (Carduelis cucullata),
  3. Kakariki Fronte Rossa (Cyanoramphus novaezelandiae),
  4. Parrocchetto del Cappuccio (Psephotus dissimilis).

UNICO OBBLIGO: marcaggio a norma (no denuncia nascite, no registro detenzione/allevamento)

  • soggetti dell’All. 1 del decreto 5 ottobre 2010(specie comunemente e facilmente allevate in cattività)integrato dalla Commissione in data 1/4/2011
  1. Agapornis fischeri (Inseparabile di Fischer),
  2. Agapornis personata (Inseparabile mascherato),
  3. Nandayus nenday (Parrocchetto nanday o del Conuro),
  4. Neophema elegans (Parrocchetto elegante),
  5. Padda oryzivora (Padda),
  6. Poephila cincta (Diamante Bavetta),
  7. Forpus celesti (Pappagalletto di Lesson),
  8. Forpus passerinus (Pappagalletto groppone verde),
  9. Forpus conspicillatus (Pappagalletto dagli occhiali),
  10. Neopsephotus bourkii (Parrocchetto di Bourke),
  11. Psephotus haematonosus haematenosus (Parrocchetto groppone rosso),
  12. Bolborhyncus linicola linicola (Parrocchetto barrato),
  13. Polytelis swainsonii (Parrocchetto di Barraband),
  14. Polytelis alexandrae (Parrocchetto Regina Alessandra),
  15. Trichoglossus haematodus haematodus (Tricoglosso nuca verde),
  16. Trichoglossus haematodus moluccanus (Tricoglosso di Swaisson),
  17. Leiotrix lutea (Usignolo del Giappone),
  18. Neophema pulchella (Parrocchetto turchese),
  19. Neophema splendida (Parrocchetto splendido),
  20. Platycercus elegans elegans (Rosella di Pennant),
  21. Platycercus eximius (Rosella comune),
  22. Platycercus eximius caeciliae (Rosella mantello d’oro),
  23. Platicercus icterotis icterotis (Rosella di Stanley).

OBBLIGHI: Denuncia di nascita e marcaggio a norma (no registro detenzione/allevamento)

Note

La mancata o irregolare compilazione del Registro, se constatata, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 3.098,74 a € 9.296,22.