Dichiarazione di nascita

Come farla?

La dichiarazione di nascita va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento.
Oltre ai dati del dichiarante, il documento deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l’indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune e il numero dell’anellino di identificazione
La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente:

  • per consegna diretta (è bene farsi rilasciare una ricevuta);
  • a mezzo del servizio postale (meglio se mediante raccomandata);
  • per fax (conservare il rapporto di trasmissione).
Quando farla?

Entro dieci giorni dall’evento. 
Poiché in alcune specie i pullus non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso inviare più di una dichiarazione per una stessa covata, è possibile fare un unico documento per la stessa covata mettendo, come data, quella dell’ultimo nato.

Perché farla?

La dichiarazione di nascita è stata resa obbligatoria dalla Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con Legge n. 59 del 13/02/1993, che all’art. 8 bis, par. 1, reca testualmente: “tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S.

Note

La dichiarazione deve essere sempre effettuata anche se il dichiarante decide di tenere per sé, per proprio diletto, i soggetti e anche se li cede a titolo gratuito. 
La mancata effettuazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 3.098,74 e € 6.197,48. 
Il Servizio Certificazione CITES, una volta ricevuto quanto sopra, invia al dichiarante una lettera debitamente protocollata con la quale prende atto di quanto dichiarato. Il numero di protocollo riportato in questa lettera dovrà sempre essere utilizzato in tutti i passaggi dei soggetti dichiarati.

Esenzioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con circ. n. dpn/5d/2004/1929 datata 28 gennaio 2004, ha disposto che:

…….“per le specie ricomprese nell’allegato VIII del regolamento (ce) 1808/01 della commissione del 30 agosto 2001, e successive integrazioni e modificazioni, (per noi: Piccione selvatico (Columba livia), Cardinalino del venezuela (Carduelis cucullata), Kakariki fronte rossa (Cyanoramphus novaezelandiae), Parrocchetto dal cappuccio (Psephotus dissimilis), l’obbligo di denuncia di nascita in cattività previsto dall’art. 8 bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è assolto mediante il marcaggio di cui all’art. 5, comma 5, della stessa legge 150/92 e all’art. 36, par. 1, del regolamento (ce) 1808/01, in adempimento al disposto dell’art. 32, comma 1, lettera a), dello stesso regolamento”.

Per quanto sopra esposto, la denuncia di nascita in cattivita’ (entro 10 giorni dall’evento) di esemplari ricompresi nel summenzionato allegato VIII, e’ assolta con il consueto marcaggio con anello inamovibile senza soluzione di continuità. 

Il Regolamento (CE) n. 1332/2005 del 9 ago. 2005, ha ratificato quanto deciso nella 13^ sessione della Conferenza degli Stati Parte di Bangkok del 2/14 ottobre 2004. Pertanto l’Agapornis roseicollis (Inseparabile a faccia rosa) è stato eliminato dall’appendice II della Convenzione (all. B CE). 
Di conseguenza viene a cessare l’obbligo di denuncia delle nascite e la conseguente iscrizione sul registro di detenzione e potrà quindi essere liberamente commercializzato. 

Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19 ago. 2005 ed è entrato in vigore il 22 ago. 2005.