Statuto

ART. 1: E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro alla quale possono partecipare tutti gli allevatori di uccelli (canarini, ibridi, pappagalli, esotici ed altri) e gli amatori ed appassionati nel campo dell’ornitologia, i quali non propongano scopi speculativi.
Detta associazione è denominata “Associazione Ornicoltori Monzesi” ed ha sede in Monza.
ART. 2: L’associazione è costituita a tempo indeterminato sintanto che l’assemblea straordinaria dei soci, con voto favorevole, dei 3/4 degli associati, non ne dichiarerà lo scioglimento. L’associazione aderisce alla F.O.I.. (Federazione Ornicoltori Italiani) Ente riconosciuto con D.P.R. 15 Dicembre 1949 n. 1166.
ART. 3: Scopi dell’associazione sono:
  1. di intensificare e migliorare gli allevamenti;
  2. di promuovere la selezione ed il miglioramento delle razze esistenti, sia invitando gli associati a scambi di soggetti tra allevatori e allevatori, sia mettendo a disposizione degli stessi uccelli provenienti da altre provincie allo scopo di rinsanguamento;
  3. di promuovere mostre ed esposizioni tra gli associati, premiando quegli allevatori che hanno ottenuto dal loro allevamento i migliori soggetti;
  4. di assistere i propri associati in tutti i campi tecnici dell’allevamento con obbligo a tutti gli associati di coadiuvare il Consiglio Direttivo in tutte le forme che verranno richieste per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
ART. 4: Il numero dei soci è illimitato, potrà far parte dell’Associazione chiunque ne faccia domanda e ne condivida gli scopi e si obbliga a osservarne le regole. 
Non potranno far parte dell’associazione, e quindi verranno espulsi coloro che se ne servono per scopi speculativi. 
Tutti i soci in regola col versamento della quota annuale hanno tutti i diritti ed obblighi previsti nello statuto e possono essere eletti alle cariche dell’Associazione. 
Tale quota, ad esclusione dei trasferimenti per causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile. 
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 
Tutti i soci o partecipanti maggiori d’età hanno diritto di voto nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per l’approvazione dei rendiconti economici e finanziari.
ART. 5: Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci, dai beni di qualsiasi specie, che a qualsiasi titolo perverranno alla associazione e dai proventi vari ed eventuali. 
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 6: L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. 
L’assemblea dei soci dovrà essere convocata almeno una volta all’anno e possibilmente entro il mese di febbraio 
L’assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria per disposizione del Consiglio Direttivo o su domanda di un terzo dei soci. 
La convocazione è fatta tramite lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti, ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. 
Ogni aderente all’Associazione ha diritto di voto.
ART. 7: L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente più anziano in età o dal membro più anziano in età del Consiglio Direttivo.
ART. 8: L’assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese a norma del presente statuto vincolano tutti i Soci. 
L’assemblea Ordinaria provvede: all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri (nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile) ed alla discussione di tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. 
L’assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento della Associazione e sulle modifiche statutarie. 
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.
ART. 9: L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 15 membri. Il Consiglio nominerà fra i suoi membri il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. 
I consiglieri durano in carica due anni, salvo riconferma. 
Tutte le cariche sono gratuite.
ART. 10: Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione e deve tra l’altro:
  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’associazione;
  2. amministrare con oculatezza i beni dell’associazione;
  3. curare l’organizzazione dell’esposizione periodica, delle mostre, delle conferenze e di ogni altra attività prevista dal presente statuto
  4. deliberare la sospensione e l’espulsione dei soci;
  5. curare la redazione del regolamento interno dell’associazione che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea;
  6. richiedere entro il mese di febbraio di ciascun anno le quote sociali.
ART. 11: Il Presidente rappresenta l’associazione di fronte a terzi, ed a lui spetta la firma sociale. 
Convoca il Consiglio Direttivo quante volte lo ritiene opportuno e necessario. In sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano in età.
ART. 12: Il Segretario coadiuva il presidente in tutte le attività dell’associazione: gli compete l’obbligo di redigere il verbale delle riunioni, per sottoporlo poi all’approvazione e firma dei dirigenti dell’associazione. 
Copia di tutti i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo saranno a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale.
ART. 13: Il Segretario, d’accordo con il Tesoriere, dovrà disporre allo scadere di ciascun anno il rendiconto economico e finanziario, che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. 
Copia del rendiconto economico e finanziario, e di tutti i relativi giustificativi di spesa, è a disposizione dei soci presso la sede sociale.
ART. 14: Nè il Segretario nè il Tesoriere potranno effettuare pagamenti o fare acquisti senza preventiva autorizzazione del Presidente, il quale dovrà siglare le relative commesse.
ART. 15: Sarà motivo di espulsione del socio, qualsiasi attività contrastante con le direttive dell’associazione o comunque volte ad il buon andamento, l’inosservanza dello statuto e del regolamento e l’inadempienza di quanto deliberato dall’assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.
ART. 16: Il Consiglio Direttivo dovrà entro i limiti delle possibilità, con la collaborazione della commissione tecnica di tre membri scelti fra i soci del Consiglio, fornire gratuitamente a tutti i soci notizie e consigli utili.
ART. 17: Gli esercizi dell’associazione vanno da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la quota sociale al socio è richiesta entro la fine di febbraio. Il nuovo socio entrante in qualsiasi periodo dell’anno, dovrà corrispondere l’intera quota.
ART. 18: La gestione dell’associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, anche estranei all’associazione, eletti dall’assemblea dei soci e che durano in carica tre anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
ART. 19: Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi Organi, saranno sottoposti, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 20: Lo scioglimento dell’associazione, dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria col voto favorevole di 3/4 degli associati. 
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio esistente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 21: Per quanto non è stato previsto e contemplato nel presente statuto, vale quanto disposto dallo statuto della F.O.I.

Atto del notaio:

Dott. MARIO GALBIATI
N° 64582 di rep. – n. 15433 di racc.
registrato a Desio il 25 luglio 1991
modificato 16 marzo 2014

Regolamento A.O.M. (file PDF): Regolamento A.O.M.